Art. 63.
(Trattamento economico dei Ministri).
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di
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Stato, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.